“Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio” – Associazione Culturale

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile un’Associazione non  riconosciuta  denominata  “Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio” ASSOCIAZIONE CULTURALE.

L’Associazione ha sede in Via Montecalvi n. 3, Loc. Bargino,  San Casciano in Val di Pesa (Fi). La  sede  potrà  essere  variata,  all’ interno  del  territorio  del  Comune  di  San Casciano in Val di Pesa (Fi), con  una  semplice delibera  del Consiglio Direttivo.  Allo stesso  modo,  sempre entro  i  limiti  del  Comune  di  San Casciano in Val di Pesa (Fi),  il  Consiglio  Direttivo  potrà  deliberare l’ istituzione e la soppressione di sedi secondarie ed uffici.  L’Associazione  ha struttura e  contenuti democratici:  la  sua durata è  fissata al 31  (trentuno)  dicembre  2050  (duemilacinquanta)  e  potrà  essere  prorogata dall’ Assemblea dei Soci.

Art. 2. Scopi e finalità

L’Associazione  non ha fine di lucro, e, quindi, i  proventi delle  attività esercitate  non possono,  in  nessun caso, essere divisi  tra gli Associati,  anche in forme indirette. L’Associazione è  altresì  caratterizzata da principi di democrazia e  di  uguaglianza  di  diritti  di  tutti  gli  Associati,  dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà  del  bilancio;  si deve  avvalere prevalentemente di  prestazioni  volontarie, personali  e  gratuite  dei  propri  aderenti e  non  può assumere  lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o  qualificare e specializzare le sue attività.

L’Associazione ha per scopo:

– Divulgare le conoscenze sull’olio extravergine d’oliva di eccellenza, sul suo utilizzo in cucina, sul settore olivicolo e sul coinvolgimento della ristorazione in suddetto settore.

– Creare una rete di contatti e di relazioni tra ristoratori e produttori di olio extravergine, al fine di stimolare e informare il consumatore finale sulle qualità dell’olio, sull’utilizzo corretto in cucina.

–  Svolgere attività  di  ricerca e studio sul settore dell’olio, del suo utilizzo nella ristorazione e nella buona e sana cucina in genere, con divulgazione dei risultati attraverso incontri, dibattiti e pubblicazioni.

Per perseguire tali scopi, l’Associazione potrà realizzare eventi, concorsi, serate a tema, incontri, corsi di formazione professionale di assaggiatori di olio extravergine e quanto altro aiuti a perseguire gli scopi che l’Associazione stessa si propone anche in collaborazione con persone fisiche o giuridiche operanti nello stesso settore.

L’Associazione potrà svolgere altresì funzioni di consulenza o svolgere incarichi informativi in genere a favore di terzi (ristoranti, aziende produttrici di olio extravergine, organismi pubblici e privati, associazioni riconosciute, ecc.) e/o degli associati all’Associazione stessa.

A  fini  organizzativi,  l’ Associazione potrà  acquisire a  titolo di proprietà,  locazione  o  comodato,  strutture  ed  attrezzature  idonee  alla  propria  attività. L’Associazione  potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari,  finanziarie,  commerciali,  pubblicitarie a  carattere marginale,  connesse  e correlate  agli scopi istituzionali e necessarie  al raggiungimento  delle finalità statutarie.

L’Associazione  si  propone,  infine,  di  svolgere,  occasionalmente,  attività  di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari  al  raggiungimento  delle  proprie  finalità.  In  via  esemplificativa,  e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

  1. a) organizzare serate nei ristoranti associati, svolgere manifestazioni, eventi e esposizioni aperte  al  pubblico  ed  aventi per tema la divulgazione delle conoscenze sull’olio extravergine d’oliva di eccellenza e sul suo utilizzo in cucina;
  2. b) pubblicare riviste e altro materiale a fine divulgativo e  conoscitivo;
  3. c) ricevere sponsorizzazioni da terzi ed ottenere proventi di natura pubblicitaria. L’Associazione potrà aderire,  sempre se ciò sia conforme alle  finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3. Risorse economiche

L’Associazione trae  le  risorse  economiche  per  il  funzionamento  e  lo  svolgimento della propria attività da:

quote associative ordinarie;

quote associative suppletive e aggiuntive dei Soci;

donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

entrate derivanti  da raccolte pubbliche di  fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’ Associazione;

locazione o affitto di beni mobili e immobili;

ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi  sono  depositati presso  la  cassa  sociale  e  presso l’istituto di  credito eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e  capitale  durante  la  vita dell’Associazione, salvo  che  la  destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.  Associati

Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni, che  ne  facciano richiesta scritta o anche  verbale  alla  presenza  di  almeno un componente del Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino all’atto della richiesta di ammissione:

– di voler partecipare alla vita associativa;

– di accettare, senza  riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne;

Con la suddetta dichiarazione firmata e rilasciata nelle mani di un consigliere dell’Associazione e contestuale versamento della quota associativa stabilita per l’anno in corso si acquista automaticamente lo status di Associato.

In ogni caso il Consiglio Direttivo si riserva le possibilità, a suo insindacabile giudizio, di decidere collegialmente l’ammissione a Socio del richiedente in un secondo momento, comunicando per scritto al richiedente l’esito della  decisione.

In caso di rifiuto dell’ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri.

In caso di non presenza del Collegio il ricorso va presentato all’Assemblea in sessione ordinaria.

In entrambi i casi le decisioni sono inappellabili.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo ed è da corrispondersi entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data può essere in ogni caso soggetta a variazione con delibera del Consiglio Direttivo, tempestivamente comunicata agli Associati.

Le  quote  associative  non  sono  trasmissibili ne restituibili.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

1) per morosità, qualora il Socio, non avendo comunicato formali dimissioni ed essendo scaduto il termine per il versamento della quota annuale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata; la  morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata  reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di Associato.

2) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

– inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

– inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;

– azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’ Associazione;

– condotta contraria alle attività dell’ Associazione;

– quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene  deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante raccomandata A.R..

Contro tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri. In caso di non  presenza del Collegio il ricorso va presentato all’Assemblea in sessione ordinaria.

In entrambi i casi le decisioni sono inappellabili.

Art. 5. Tipologie di Associati e loro diritti e doveri

Sono previste le seguenti categorie di associati:

– Soci Fondatori;

– Soci Ordinari;

– Soci Aggregati;

– Soci Sostenitori;

– Soci Onorari.

L’esercizio dei diritti sociali è subordinato al corretto pagamento delle quote associative.

– Soci Fondatori

Sono definiti soci fondatori le persone fisiche che, condividendo le finalità perseguite dall’Associazione, avendo versato la quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo, assumendo sia l’impegno di sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nell’art. 2 del presente statuto, sia di corrispondere la quota associativa annua di partecipazione.

– Soci ordinari

Sono definiti soci ordinari le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni, che, condividendo le finalità perseguite dall’Associazione, abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, ne siano state ammesse quali soci aggregati in un momento successivo alla sua costituzione ed abbiano mantenuto la qualifica di soci per almeno cinque anni consecutivi. I soci ordinari, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l’impegno a sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nell’art. 2 del presente Statuto, sia l’impegno di corrispondere la quota associativa annua.

– Soci Aggregati

Sono definiti soci aggregati le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni, che, condividendo le finalità perseguite dall’Associazione, abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, e ne siano state ammesse, in un momento successivo alla sua costituzione. I soci aggregati, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l’impegno a sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel l’art. 2 del presente Statuto, sia l’impegno di corrispondere la quota associativa annua.

– Soci Sostenitori

Sono definiti soci sostenitori, le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, desumibili chiaramente dal presente Statuto, siano ammesse, previa domanda e favorevole determinazione del Consiglio, a far parte dell’ Associazione. I soci sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività descritte nell’art. 2 del presente Statuto.

– Soci Onorari

Sono definiti soci onorari, gli uomini e le donne che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per la loro comprovata professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari alle finalità dell’Associazione, possano dare lustro ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività.

Tutti gli Associati hanno diritto:

– di partecipare all’Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;

– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare  gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– di frequentare i locali dell’Associazione, usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei Soci, in presenza di personale qualificato e abilitato e nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno;

– di partecipare alle attività aggiuntive in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ai soli soci Fondatori ed Ordinari sono riconosciuti i diritti di:

– esprimere il proprio voto in occasione delle Assemblee dell’Associazione;

– votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per  la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– essere eletti a qualsiasi carica sociale prevista dal presente statuto.

Gli Associati sono obbligati:

– ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– a pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’ Associazione;

– a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

Art. 6. Emblema

L’emblema  dell’Associazione  è  costituito  da  disegno rappresentante, da sinistra verso destra, una forchetta posta in senso verticale, un piatto a forma di oliva e un coltello in senso verticale racchiuso in un cerchio bordato dalla scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’Associazione a dalla sigla “AIRO”.  L’ Associazione  si  riserva  di studiare o  stilizzare  altri  emblemi  ed  inserirli  in  stemmi,  gagliardetti,  scudetti  e quant’ altro.

Art. 7. Quote associative e contributi

Le quote  associative  si  distinguono  in  ordinarie  e  suppletive  e/o  aggiuntive. Sono  quote  associative  ordinarie  quelle  fissate  dal  Consiglio  Direttivo  annualmente  e che costituiscono  la  quota  di  iscrizione  annuale. Sono  quote  associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum.  Le  quote ordinarie, stabilite  annualmente, sono dovute per intero,  indipendentemente dalla  data  di  iscrizione dell’Associato. L’Associato che cessa, per qualsiasi  causa, di  far parte  dell’Associazione,  ha  l’obbligo di  versare le quote ordinarie  stabilite  per  tutta  la  durata dell’esercizio  sociale  nel  corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di Associato.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

l’Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori e Probiviri.

Art. 9. Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo  organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata  in  sessioni  ordinarie  e  straordinarie.  Quando  è  regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La  convocazione  dell’Assemblea  straordinaria,  tranne  il  caso  particolare  di richiesta di  scioglimento regolato dal successivo art. 21, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine  del  giorno.  In  tal  caso  la  convocazione  è  atto  dovuto  da  parte  del Consiglio  Direttivo.  La  convocazione  dell’Assemblea  straordinaria  potrà  essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dovrà  essere convocata  presso  la  sede  dell’Associazione  o,  comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le assemblee sono presiedute dal  Presidente del  Consiglio  Direttivo,  in caso di sua  assenza o impedimento, dal Vice  Presidente o da una  delle persone legittimamente  intervenute  all’Assemblea  ed  eletta  dalla  maggioranza  dei  presenti.

L’Assemblea  nomina  un  segretario  e, se  necessario,  due  scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare  tra  i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il  Presidente dirige  e  regola  le  discussioni  e  stabilisce le modalità  e l’ordine delle votazioni.

Di  ogni Assemblea  si  dovrà  redigere  apposito  verbale  firmato dal  presidente della stessa,  dal  segretario e, se  nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Tale verbale  deve  essere  trascritto  nell’ apposito  Libro  sociale,  ove  istituito,  sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio.

Art. 10. Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci  in  regola con  il versamento  della  quota annua e non  soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 11 Assemblea ordinaria

La  convocazione  dell’Assemblea  ordinaria  avverrà  minimo  10  (dieci)  giorni prima  del giorno in cui l’Assemblea dovrà tenersi mediante  comunicazione  agli  Associati  a  mezzo  posta  ordinaria,  elettronica,  fax  o  telegramma  oppure  mediante  affissione  di  avviso  nella  sede dell’Associazione.  Nella convocazione  dell’ Assemblea  devono  essere  indicati  il  giorno,  il  luogo  e  l’ora dell’ adunanza e l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ ora della seconda convocazione.

L’Assemblea deve  essere  indetta  a  cura  del  Consiglio  Direttivo  e  convocata dal  Presidente  almeno  una  volta  all’anno  entro  sei  mesi  dalla  chiusura dell’esercizio sociale  per l’approvazione  del  bilancio sociale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

Spetta  all’Assemblea  deliberare  sugli  indirizzi  e  sulle  direttive  generali dell’Associazione nonché eventualmente  in merito  all’ approvazione  dei  regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti  alla vita  ed  ai rapporti dell’Associazione che  non rientrino  nella  competenza  dell’Assemblea  straordinaria  e  che  siano  legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 12. Assemblea straordinaria

L’Assemblea  straordinaria  deve  essere convocata  dal  Consiglio  Direttivo  almeno  15  (quindici)   giorni  prima  dell’ adunanza mediante affissione d’avviso nella  sede  dell’Associazione  e  contestuale  comunicazione  agli  Associati  a mezzo  posta  ordinaria,  elettronica,  fax  o  telegramma.  Nella  convocazione dell’ Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ ora dell’ adunanza e l’elenco delle materie da trattare  e,  se già stabiliti, il giorno, il luogo  e l’ ora della seconda convocazione.

L’Assemblea  straordinaria  delibera  sulle  seguenti  materie:  approvazione  e modificazione dello  statuto  sociale;  atti  e  contratti  relativi  a  diritti  reali  immobiliari, scioglimento dell’ Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13. Validità assembleare

L’Assemblea  ordinaria  è validamente  costituita  in  prima  convocazione con  la presenza  della  maggioranza  assoluta  degli  Associati  aventi  diritto  di  voto  e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea  straordinaria  in  prima  convocazione  è  validamente  costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio Fondatore ed ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.

Tanto l’Assemblea ordinaria che l’ Assemblea straordinaria, non raggiungendo il  numero  dei  voti, saranno  rimandate in seconda convocazione e  saranno validamente  costituite  qualunque  sia il numero degli  Associati intervenuti,  deliberando con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per  deliberare  lo  scioglimento  dell’ Associazione  e  la  devoluzione  del  patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 14. Elezioni delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni.

Le cariche  sociali  si  intendono definitivamente attribuite quando  gli eletti abbiano  accettato la  designazione.  L’ elezione  degli  organi  dell’ Associazione  è basata sulla partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari.

Tutte le elezioni  alle  cariche  sociali  devono  avvenire  con  votazione  a scrutinio segreto o palese a discrezione dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione  è  eletto  con  i  voti  espressi  dai  Soci aventi diritto di voto nel corso dell’ Assemblea  sociale;  ogni  Socio potrà  esprimere  al  massimo  un numero  di  tre  preferenze;  saranno  designati  i  primi  della  graduatoria  quali componenti  del  Consiglio  Direttivo  per  quinquennio,  purché  in  possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il  Presidente  dell’ Associazione  è  eletto  dal  Consiglio  Direttivo  tra  i  propri membri e la  sua  elezione  sarà  valida  in  prima  votazione  se il candidato  avrà ottenuto la  metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio;  in  seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’ elezione del Presidente.

Il  Segretario  e  il  Tesoriere  sono  eletti  dal  Consiglio  Direttivo  tra  i  propri membri secondo le modalità  stabilite  per  l’ elezione  del  Presidente e  del  Vicepresidente.

Art. 15. Consiglio Direttivo

L’Associazione  è  amministrata  da  un  Consiglio  Direttivo  composto  da  un numero  di  consiglieri  non  inferiore  a  tre  e  non  superiore  a  nove,  nominati dall’ Assemblea, alla  quale spetta di deliberare in merito al loro rimborso spese.

Possono ricoprire la carica di consigliere i soli Soci Fondatori ed Ordinari in regola con  il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque  anni  ed i suoi componenti  possono essere rieletti.

Nel  caso  che  per  qualsiasi ragione, durante  il corso  dell’esercizio  venissero a mancare uno o più consiglieri  che non superino la  metà del  Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione  del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove  non  vi  siano  candidati che abbiano  tali  caratteristiche,  il  Consiglio  proseguirà  carente  dei  suoi  componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i  mancanti  che  resteranno  in  carica  fino  alla  scadenza  dei  consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti,  le relative funzioni saranno svolte dal Vice presidente fino  alla nomina  del  nuovo  Presidente,  che  dovrà  aver  luogo alla  prima  Assemblea utile successiva.

Se  tuttavia  venga  a  mancare la maggioranza  del Consiglio, i restanti  membri dovranno immediatamente convocare l’ Assemblea, che provvederà alla  sostituzione  dei  consiglieri  venuti a  mancare; anche  i membri così  nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell’intero Consiglio.

Decade dal Consiglio Direttivo il  consigliere che,  dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’ anno per redigere il rendiconto economico-finanziario  e  la relazione tecnica  illustrativa, su  convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente.

Il  Consiglio  può  inoltre  essere  convocato  dal  Presidente  ogni  qualvolta  ne ravvisi  la  necessità e  quando  ne  faccia  richiesta  uno  o  più  consiglieri  o  un

componente  effettivo  dell’organo  di  controllo.  Le  riunioni  avvengono  nella sede sociale o altrove.

L’avviso  di  convocazione  deve  essere  spedito,  con  lettera  raccomandata,  al domicilio  di ciascun consigliere e di  ciascun  membro  effettivo dell’ organo di controllo,  o  inviato  tramite  fax  o  posta  elettronica,  almeno  quindici  giorni prima  della data  fissata per la  riunione  e dovrà contenere la  data, l’ora, il luogo e l’ordine  del  giorno  della  riunione  stessa.  La  convocazione  potrà  essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali  formalità e termini,  il  Consiglio  delibera  validamente  con  la  presenza  di tutti  i consiglieri in carica e  dei componenti  effettivi dell’ organo  di  controllo. In  quest’ ultimo  caso,  tuttavia,  ciascun  membro  potrà  opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato. Per la validità  delle  deliberazioni è  necessaria  la  presenza  della maggioranza dei Consiglieri  in carica e  le deliberazioni  sono  prese  a maggioranza  dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il  Consiglio è presieduto  dal  Presidente  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento, nell’ ordine al Vice presidente o al consigliere  più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto  da  chi  ha  presieduto  la  riunione  e  dal  segretario.  Lo  stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Tale verbale  deve  essere  trascritto  nell’ apposito  Libro  sociale,  ove  istituito,  sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio.

Al  Consiglio  sono  conferiti  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria  amministrazione necessari  al  perseguimento delle  finalità istituzionali dell’Associazione e all’ attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea dei Soci.

Compete al Consiglio:

– la  promozione e l’ attuazione dell’ attività da svolgere  secondo il programma di massima fissato anno per anno;

– la predisposizione del regolamento interno dell’ Associazione, nel caso in cui ne ravvisi la necessità;

– la predisposizione degli atti da sottoporre all’ Assemblea;

– l’elezione, tra  i  propri  membri,  del Presidente,  del  Vice  Presidente,  del  Segretario  e del  Tesoriere,  fatta  eccezione  per  i  primi  che  vengono nominati in sede di atto costitutivo (le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte anche dalla medesima persona);

– la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’Associazione;

– l’ elaborazione del rendiconto economico  finanziario e  della  relazione  tecnica illustrativa;

– la determinazione della quota annuale associativa;

– la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;

– l’accoglimento o meno delle domande degli aspiranti aderenti;

– la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente.

Il Consiglio  ha, inoltre, facoltà, al  fine del perseguimento delle finalità  istituzionali, di: procedere  ad  acquisti,  permute ed  alienazioni  mobiliari e immobiliari;  assumere obbligazioni anche cambiarie e  mutui  ipotecari;  fare  qualsiasi operazione  presso  banche ed istituti  di  credito  ed  ogni  altro  ente  pubblico  o privato;  stipulare  ed  utilizzare aperture di  credito  e  finanziamento  di ogni  tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.

Art. 16. Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’ autonomia  degli  altri  organi sociali, ne  è il legale  rappresentante  in ogni evenienza.

In caso  di  assenza,  impedimento  o  di  cessazione,  le  funzioni  del  Presidente sono  svolte dal  Vice Presidente. Il  Presidente  rappresenta  l’ Associazione  nei  rapporti  con  i  terzi;  convoca  e presiede  l’ Assemblea  dei  Soci  ed  il  Consiglio  Direttivo;  presenta all’Assemblea  degli  Associati  il  bilancio  consuntivo  e  la  relazione  annuale; può  adottare  provvedimenti urgenti  necessari,  informando  tempestivamente  i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’ Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 17. Collegio dei Revisori e Probiviri

Il Collegio dei  Revisori  e  Probiviri, qualora  l’Assemblea  ravvisi  la  necessità di una sua presenza,  sarà  composto  da  3  (tre)  membri  effettivi,  da  scegliersi anche fra i non Associati. E’  eletto dall’Assemblea in sessione ordinaria. Dura in carica per cinque esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

– controllo  della  gestione  contabile  dell’associazione  e  del rispetto  delle norme di legge e statutarie;

– esprime  all’Assemblea il parere sul rendiconto economico-finanziario;

– decide i ricorsi  presentati  dagli interessati  avverso la mancata ammissione e l’esclusione degli Associati.

Di ogni riunione  deve  tenersi  resoconto  in  apposito verbale firmato  da  tutti  i membri del Collegio.

Tale verbale sarà riportato nell’apposito libro sociale, ove istituito, sotto la responsabilità del Presidente del Collegio.

Per  il  funzionamento  dell’organo si rinvia alle  norme dettate  per il Consiglio Direttivo.

Art. 18. Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell’ esercizio,  il  Consiglio  Direttivo  provvede alla  redazione del  rendiconto  economico  finanziario e  della relazione tecnica illustrativa. Essi devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  ed  economico-finanziaria dell’Associazione,  nel  rispetto  del  principio  della  trasparenza  nei  confronti degli  Associati,  con  separata  indicazione  dell’ eventuale  attività  commerciale

Art. 19. Libri e documentazioni sociali

Oltre  agli  eventuali  libri  da  tenersi  per  legge,  unico  libro  obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli  Associati”, che, numerato e aggiornato  regolarmente, conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli Associati, la  data della  loro iscrizione  all’Associazione, le  eventuali dimissioni o esclusioni.

I verbali  saranno  redatti su  fogli  sciolti,  sottoscritti   dal Presidente e  dal  Segretario  dell’ adunanza  e  conservati  a  cura  del  Segretario del Consiglio.

I verbali del Collegio  dei  Revisori  e  Probiviri  saranno  sottoscritti  dall’ intero Collegio e conservati a cura del Presidente dello stesso.

Tutti i libri sociali o i verbali sono liberamente consultabili dagli Associati.

Art. 20. Divieto di distribuzione utili

È fatto  espresso divieto  di  distribuire,  anche in  modo indiretto,  utili  o  avanzi di gestione, nonché fondi, riserve  o capitale  durante la vita  dell’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21. Scioglimento dell’Associazione

Lo  scioglimento  dell’Associazione  è  deliberato  dall’Assemblea  generale  dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita  con la presenza di almeno  1/2 più uno degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione,  sia in  prima che in  seconda  convocazione,  di  almeno  1/2 più uno dei  Soci  esprimenti  il solo  voto personale.  Così pure  la  richiesta  dell’Assemblea  generale  straordinaria  da  parte  dei  Soci  aventi  per  oggetto  lo scioglimento  dell’Associazione deve essere presentata da almeno 1/2 più uno dei Soci con diritto di voto.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, in  merito  alla  destinazione  dell’eventuale  residuo  attivo  del  patrimonio  dell’Associazione.

La destinazione del  patrimonio  residuo  avverrà  a favore di  altra associazione o ente no profit che  persegua  attività affini, fatta  salva  diversa  destinazione  imposta  dalla legge.

Art. 22. Clausola compromissoria

Tutte le  controversie insorgenti  tra  l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno  devolute all’esclusiva  competenza  di un collegio  arbitrale  costituito secondo le regole previste dalla CCIAA di Firenze.

Art. 23. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente  previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Filippo Falugiani

Matteo Mugelli

Marta Mugelli